I codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti) autorizzati rappresentano la classificazione dei rifiuti che Tecnoinerti è autorizzata a ricevere nel proprio bacino.
Codice EER | Descrizione |
01 04 08 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 04 13 | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 |
01 05 07 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
01 05 08 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 |
01 05 99 | rifiuti non specificati altrimenti – limitatamente alle miscele fangose di terra e bentonite provenienti dallo scavo di diaframmi e/o gallerie |
02 04 02 | carbonato di calcio fuori specifica |
10 02 01 | rifiuti del trattamento delle scorie |
10 02 02 | scorie non trattate |
10 09 03 | scorie di fusione |
10 09 06 | forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 |
10 09 08 | forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 |
10 11 03 | scarti di materiali in fibra a base di vetro |
10 11 05 | particolato e polveri |
10 11 12 | rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 |
10 12 01 | residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico |
10 12 08 | scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
10 13 11 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 |
10 13 14 | rifiuti e fanghi di cemento |
16 03 04 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 (prodotti fuori specifica) |
16 11 02 | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 |
16 11 04 | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 |
16 11 06 | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 |
17 01 01 | cemento (*) |
17 01 02 | mattoni (*) |
17 01 03 | mattonelle e ceramiche (*) |
17 01 07 | miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 (*) |
17 02 02 | Vetro (*) |
17 03 02 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |
17 05 04 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 |
17 05 06 | materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 |
17 05 08 | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 |
17 09 04 | rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (*) |
19 03 05 | Rifiuti stabilizzati diversi di quelli di cui alla voce 19 03 04 |
19 03 07 | rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 |
19 12 09 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
19 13 02 | rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 |
19 13 04 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 |
19 13 06 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 |
(*) nota
Limitato ai rifiuti non altrimenti recuperabili come materia. Tale dichiarazione di non recuperabilità deve essere attestata e motivata dal produttore dei rifiuti durante la caratterizzazione di base