I codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti) autorizzati rappresentano la classificazione dei rifiuti che Tecnoinerti è autorizzata a ricevere nel proprio bacino.

Codice EER

Descrizione

01 04 08

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 13

rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 05 07

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99

rifiuti non specificati altrimenti – limitatamente alle miscele fangose di terra e bentonite provenienti dallo scavo di diaframmi e/o gallerie

02 04 02

carbonato di calcio fuori specifica

10 02 01

rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02

scorie non trattate

10 09 03

scorie di fusione

10 09 06

forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 11 03

scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05

particolato e polveri

10 11 12

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 12 01

residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

10 12 08

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 13 11

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 14

rifiuti e fanghi di cemento

16 03 04

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 (prodotti fuori specifica)

16 11 02

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 04

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 06

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 01 01

cemento (*)

17 01 02

mattoni (*)

17 01 03

mattonelle e ceramiche (*)

17 01 07

miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 (*)

17 02 02

Vetro (*)

17 03 02

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 05 04

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 06

materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05

17 05 08

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 09 04

rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (*)

19 03 05

Rifiuti stabilizzati diversi di quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 07

rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 13 02

rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 04

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 06

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

(*) nota

Limitato ai rifiuti non altrimenti recuperabili come materia. Tale dichiarazione di non recuperabilità deve essere attestata e motivata dal produttore dei rifiuti durante la caratterizzazione di base